Allegato "B" al n. 34.300 di repertorio e n. 19.326 di raccolta

STATUTO

COSTITUZIONE, SEDE, SCOPO, FONDO DI DOTAZIONE E DI GESTIONE

Articolo 1

E' costituita l'Associazione Intersettoriale Cereali e altri Seminativi (ASS.IN.CER.) come associazione ai sensi degli Art. 14 e seguenti del C.C..

L'Associazione ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2015 (duemilaquindici); tale termine potrà essere prorogato con delibera dell'Assemblea straordinaria dei soci.

L'Associazione che non ha fini di lucro, ha sede ad Imola (BO) e potrà, con delibera del Consiglio di Amministrazione, istituire altre agenzie e rappresentanze, che dovranno in ogni caso dipendere amministrativamente e tecnicamente dalla Sede centrale.

Articolo 2

L'Associazione si propone di favorire lo sviluppo, la crescita qualitativa e le capacità competitive dei settori cerealicoli (frumento duro e tenero, riso, mais, orzo e cereali minori) e dei seminativi in genere, nelle molteplici componenti delle filiere dei vari comparti.

A tale scopo intraprende ogni iniziativa finalizzata alla valorizzazione delle produzioni dei vari settori, d'intesa o su incarico dei propri associati. Per il raggiungimento delle proprie finalità statutarie ed istituzionali, l’Associazione potrà svolgere comunque qualunque attività, connessa od affine ad esse, nonché compiere ogni atto e concludere ogni operazione contrattuale, amministrativa o finanziaria, utile alla realizzazione degli scopi sociali e comunque direttamente od indirettamente attinente ai medesimi.

L’Associazione, perseguirà ogni attività ed iniziativa utile ad affrontare i molteplici problemi dei settori ed a fornire autonomi contributi conoscitivi ed informativi per la loro soluzione.

Articolo 3 – Soci

Possono essere Soci di ASS.IN.CER. Istituzioni, Enti, Associazioni, Società, singoli privati e comunque qualsiasi figura pubblica o privata che si riconosca e ne condivida gli scopi statutari.

Articolo 4 – Ammissione e doveri dei Soci

La domanda di ammissione all’Associazione, deve contenere esplicita accettazione degli obblighi contenuti nel presente statuto.

Il Consiglio di Amministrazione accerta l’esistenza dei requisiti e propone all'Assemblea l’accettazione o meno della domanda.

L’ammissione dei Soci decorre dalla data indicata nella delibera assembleare di accettazione.

I soci si impegnano, compatibilmente con le proprie capacità operative, organizzative, finanziarie e/o le loro funzioni istituzionali o societarie a:

- contribuire al raggiungimento degli scopi sociali;

- contribuire alle eventuali maggiori spese per la gestione ordinaria dell’Associazione nella misura annualmente approvata dall’Assemblea;

- contribuire al funzionamento dell’Associazione anche attraverso l’eventuale messa a disposizione della stessa di personale, strutture, mezzi tecnici o beni anche strumentali, se necessari al raggiungimento degli scopi sociali. Le decisioni al riguardo saranno approvate dall'Assemblea, su proposta del Consiglio.

Articolo 5 - Recesso, decadenza, esclusione

La qualità di Socio si perde per recesso, decadenza od esclusione.

Può recedere, oltre ai casi previsti dalla legge, il Socio che non si trovi più in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali e che comunichi la decisione entro i tre mesi precedenti il termine dell’esercizio.

Il Socio receduto resta comunque vincolato per gli impegni assunti nei confronti dell’associazione prima della data del recesso.

La decadenza è deliberata dall’Assemblea, previo parere del Consiglio ed ha effetto dalla data di comunicazione all’interessato della delibera stessa.

L’esclusione è proposta dal Consiglio di Amministrazione e deliberata dall’Assemblea nei confronti del Socio che:

- non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti sociali e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

- si renda, senza giustificato motivo, moroso nel versamento delle quote sociali o nei pagamenti dei contributi ordinari annuali o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo nei confronti dell’Associazione.

- svolga o tenti di svolgere attività contraria agli interessi sociali.

- arrechi in qualunque modo gravi danni, anche morali, all’Associazione o fomenti in  seno ad essa dissidi e disordini pregiudizievoli per la sua attività.

L’esclusione diventa operante dalla data di comunicazione all’interessato della delibera stessa, comunicazione che deve pervenire entro 1 (uno) mese dalla decisione assembleare, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

Il Socio decaduto o escluso potrà presentare ricorso in Assemblea la cui nuova decisione sarà inappellabile.

Articolo 6 – Dotazioni e Fondo di Gestione

Il fondo di dotazione dell’Associazione, che ammonta a non meno di Euro 70.000,00 (settantamila/00), è costituito dalle quote di ammissione stabilite dall'assemblea ordinaria e versate al momento dell'ammissione a Socio, nonché dagli eventuali avanzi di gestione, riserve e/o fondi, che verranno ad uopo destinati dall'assemblea ordinaria in sede di approvazione del bilancio consuntivo d'esercizio.

Il fondo di gestione è costituito dagli eventuali apporti dei Soci, da quelli provenienti dalle Pubbliche Amministrazioni comunitarie, nazionali o locali e da Organismi pubblici e privati che intendono supportare le attività statutarie di ASS.IN.CER..

Alle spese per il funzionamento e per il conseguimento dei propri scopi statutari l’Associazione provvede in particolare con:

a) la quota annuale che i soci si impegnano a versare nella misura che verrà stabilita dall’Assemblea ordinaria e che comunque non potrà superare per ogni anno o frazione dello stesso l’entità della quota di partecipazione di ogni Socio al fondo di dotazione;

b) le risorse finanziarie derivanti da leggi, disposizioni e regolamenti europei, nazionali e regionali, da quelle provenienti da Enti Locali, ed Organismi in genere rivolte alle attività progettuali di ASS.IN.CER., anche nei settori della formazione e della divulgazione;

c) le rendite del proprio patrimonio;

d) l'apporto straordinario dei Soci a progetti propri approvati dall'Assemblea;

e) altre eventuali entrate.

Le quote e/o contributi associativi non sono trasmissibili e non sono rivalutabili. Eventuali avanzi di gestione e/o fondi di riserva non potranno essere ridistribuiti ai soci.

Articolo 7 – Organi

Sono organi dell’Associazione:

- l’Assemblea dei soci

 - il Presidente

- il Consiglio di Amministrazione

- il Collegio dei revisori dei Conti.

Articolo 8 – Assemblea dei Soci

L’Assemblea è costituita dai rappresentanti degli Associati o dai loro delegati.

Le Assemblee possono essere ordinarie e straordinarie; sono presiedute dal Presidente o, in caso di impedimento, dal Vicepresidente; nominano il Segretario della riunione, che può anche non essere Socio dell'Associazione.

L’Assemblea ordinaria ha luogo almeno 2 (due) volte all’anno: entro il 15 (quindici) dicembre per l’approvazione del bilancio preventivo dell’anno successivo; entro il 30 (trenta) aprile per l’approvazione del consuntivo dell’esercizio dell’anno precedente, per l'eventuale destinazione degli avanzi di gestione comunque denominati, nonché di fondi e riserve formatisi durante la vita dell'associazione, nei limiti consentiti dalla legge e dallo Statuto e per la determinazione dei criteri di addebito ai Soci di eventuali disavanzi di gestione.

Competono all’Assemblea ordinaria: l'ammissione, la decadenza o l'esclusione dei soci; la nomina dei Consiglieri di Amministrazione; la determinazione delle quote associative e di quelle di funzionamento annuali del precedente articolo 6; l'eventuale adesione e partecipazione ad Istituzioni, Enti, organismi e società anche di capitali, regionali, interregionali o nazionali, ove tale adesione possa consentire di meglio raggiungere gli scopi statutari; la determinazione degli eventuali emolumenti e dei gettoni di presenza a favore dei componenti degli organi amministrativi.

L’Assemblea avrà facoltà di nominare il Collegio dei Revisori dei Conti e di determinarne i compensi.

L’Assemblea straordinaria si convoca ogni volta che se ne riscontri la necessità, su proposta del Consiglio o su domanda di almeno un quinto dei soci.

Competono all’Assemblea straordinaria le modifiche statutarie, le decisioni per l’eventuale scioglimento dell’Associazione, nonché le modalità esecutive di esso.

Articolo 9 – Convocazione dell’Assemblea

La convocazione dell'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è fatta dal Presidente, alternativamente mediante lettera raccomandata, telegramma, fax o posta elettronica, a ciascun Socio almeno 8 (otto) giorni prima della riunione.

Nell’avviso deve essere indicata oltre all'ordine del giorno, la data dell’eventuale seconda convocazione, che non può essere fissata nello stesso giorno della prima.

In prima convocazione l’Assemblea ordinaria e quella straordinaria, alle quali partecipano i rappresentanti legali dei soci o i loro designati, sono valide quando sia presente o rappresentato il 70% (settanta per cento) dei soci.

Ogni Socio ha diritto ad un voto e può delegare con atto scritto l’esercizio del voto medesimo ad altro Socio non nella persona di Consigliere di amministrazione.

In caso di impedimento il rappresentante del Socio può a sua volta farsi rappresentare da persona da esso designata con sua autorizzazione scritta, di cui deve essere fatta menzione nel verbale. Ciascun Socio può rappresentare solo un altro Socio.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti o rappresentati. In seconda convocazione, l’Assemblea ordinaria è valida qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati, mentre quella straordinaria è valida quando sia presente o rappresentato almeno un terzo di essi.

Le deliberazioni assunte dall’Assemblea devono essere trascritte nei verbali delle medesime e sottoscritte dal Presidente e dal Segretario della riunione.

Articolo 10 – Presidente

Il Presidente è nominato dal Consiglio di Amministrazione anche fra persone non appartenenti al corpo sociale, dura in carica quattro anni ed  è rieleggibile.

Ha la rappresentanza legale e le firma sociale dell’Associazione; compie tutti gli atti che sono inerenti alla sua carica e quelli che gli sono demandati dal Consiglio di Amministrazione che presiede.

In assenza o impedimento del Presidente, tutte le sue mansioni spettano al Vicepresidente.

Previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, egli può delegare i propri poteri, in tutto o in parte, anche separatamente, al Vicepresidente o ad altri membri del Consiglio.

Articolo 11 – Consiglio di Amministrazione – Composizione e poteri

 Il Consiglio di Amministrazione è composto dal Presidente e da un numero di componenti minimo di 6 (sei) e massimo di 8 (otto) e dura in carica 4 (quattro) anni.

I Consiglieri sono eletti dalla Assemblea a maggioranza assoluta dei presenti: con opportuni regolamenti, saranno definiti i criteri per la determinazione delle varie rappresentanze.

Il Consiglio di Amministrazione esercita i più ampi poteri per la gestione dell’Associazione ed in particolare:

a) nomina il Presidente e, fra i consiglieri, il vicepresidente;

b) convoca l’Assemblea ordinaria e straordinaria;

c) compie tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione che rientrano nell’oggetto sociale;

d) conferisce procure, sia generali che speciali, ferme restando le facoltà attribuite dal presente statuto al Presidente;

e) elabora il progetto del bilancio preventivo, redige il bilancio consuntivo e lo propone all'Assemblea per l'approvazione;

f) propone all'Assemblea l'ammissione, la decadenza e l’esclusione dei Soci;

g) predispone i regolamenti interni o le eventuali modifiche;

h) assume e licenzia il personale, ne fissa le retribuzioni e le mansioni e ne definisce il regolamento organico;

i) provvede alla formazione e all’aggiornamento degli elenchi dei Soci;

l) delibera la presentazione dei progetti diretti dall'Associazione, nonché la partecipazione a progetti esterni a vario titolo finalizzati;

m) dispone l’eventuale costituzione, mediante apposito regolamento, di un comitato scientifico e di gruppi di studio e/o lavoro per proporre nuove attività ed esprimere pareri consultivi e non vincolanti nelle materie inerenti l’attività statutaria.

La convocazione del Consiglio è fatta: alternativamente mediante lettera raccomandata, telegramma, fax o posta elettronica a ciascun componente almeno 8 (otto) giorni prima della riunione.

In caso di comprovata urgenza il Consiglio potrà essere convocato con le stesse modalità precedentemente indicate anche soltanto con 2 (due) giorni di preavviso.

Per la validità delle adunanze del Consiglio di Amministrazione occorre l’intervento della metà più uno dei suoi componenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta degli intervenuti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede. Il processo verbale delle deliberazioni è firmato dal Presidente e dal Segretario.

Il Consigliere che non partecipa alle riunioni del Consiglio per tre sedute consecutive, senza giustificato motivo, decade dalla carica secondo criteri definiti nei regolamenti dell'Associazione.

 Articolo 12 – Collegio dei Revisori – Composizione e poteri

Il Collegio dei Revisori dei conti – se istituito - si compone da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall’Assemblea anche tra i non Soci.

I Revisori durano in carica 4 (quattro) anni e sono rieleggibili. Il loro emolumento per il quadriennio dovrà essere deliberato dall’Assemblea all’atto della nomina.

Al Collegio dei Revisori spetta la vigilanza sull'osservanza delle Leggi e dello Statuto sociale, il controllo della regolare tenuta della contabilità, dei libri sociali e registri contabili dell'Associazione, il controllo del bilancio consuntivo e la redazione della relazione da presentare all'Assemblea, il controllo degli adempimenti fiscali e previdenziali, la redazione, nell'apposito libro, di una relazione trimestrale degli accertamenti eseguiti.

Viene comunque esclusa dai predetti compiti la revisione contabile.

Articolo 13 - Scioglimento

Lo scioglimento dell’Associazione, la nomina di uno o più liquidatori ed i poteri a questi conferiti, sono deliberati dall’Assemblea Straordinaria con il voto dei 3/4 (tre quarti) degli associati.

In qualunque caso di scioglimento dell’Associazione, la liquidazione procede a termini di Legge, ed i liquidatori, esaurita la liquidazione, provvederanno a devolvere il patrimonio residuo ad Istituzioni ed Associazioni che perseguano finalità analoghe a quelle statutarie di ASS.IN.CER..

Articolo 14 – Disposizioni finali

Le attività ed il funzionamento tecnico ed amministrativo dell’Associazione sono disciplinati da Regolamenti interni elaborati dal Consiglio di Amministrazione.

Per quanto non è disposto dal presente Statuto, valgono le norme del Codice Civile.

FIRMATO: PAUSINI GIOVANNI

ELIA ANTONACCI NOTAIO