Allegato "B" al n. 34.300 di repertorio e n.
19.326 di raccolta
STATUTO
COSTITUZIONE, SEDE,
SCOPO, FONDO DI DOTAZIONE E DI GESTIONE
Articolo 1
E' costituita l'Associazione
Intersettoriale Cereali e altri Seminativi (ASS.IN.CER.) come associazione ai
sensi degli Art. 14 e seguenti del C.C..
L'Associazione ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2015
(duemilaquindici); tale termine potrà essere prorogato con delibera
dell'Assemblea straordinaria dei soci.
L'Associazione che non
ha fini di lucro, ha sede ad Imola (BO) e potrà, con delibera del Consiglio di
Amministrazione, istituire altre agenzie e rappresentanze, che dovranno in ogni
caso dipendere amministrativamente e tecnicamente dalla Sede centrale.
Articolo 2
L'Associazione si
propone di favorire lo sviluppo, la crescita qualitativa e le capacità
competitive dei settori cerealicoli (frumento duro e tenero, riso, mais, orzo e
cereali minori) e dei seminativi in genere, nelle molteplici componenti delle
filiere dei vari comparti.
A tale scopo
intraprende ogni iniziativa finalizzata alla valorizzazione delle produzioni
dei vari settori, d'intesa o su incarico dei propri associati. Per il
raggiungimento delle proprie finalità statutarie ed istituzionali,
l’Associazione potrà svolgere comunque qualunque attività, connessa od affine
ad esse, nonché compiere ogni atto e concludere ogni operazione contrattuale, amministrativa o finanziaria,
utile alla realizzazione degli scopi sociali e comunque direttamente od
indirettamente attinente ai medesimi.
L’Associazione,
perseguirà ogni attività ed iniziativa utile ad affrontare i molteplici
problemi dei settori ed a fornire autonomi contributi conoscitivi ed
informativi per la loro soluzione.
Articolo 3 – Soci
Possono essere Soci di ASS.IN.CER. Istituzioni, Enti,
Associazioni, Società, singoli privati e comunque qualsiasi figura pubblica o
privata che si riconosca e ne condivida gli scopi statutari.
Articolo 4 –
Ammissione e doveri dei Soci
La domanda di
ammissione all’Associazione, deve contenere esplicita accettazione degli
obblighi contenuti nel presente statuto.
Il Consiglio di
Amministrazione accerta l’esistenza dei requisiti e propone all'Assemblea
l’accettazione o meno della domanda.
L’ammissione dei Soci
decorre dalla data indicata nella delibera assembleare di accettazione.
I soci si impegnano,
compatibilmente con le proprie capacità operative, organizzative, finanziarie
e/o le loro funzioni istituzionali o societarie a:
- contribuire al raggiungimento
degli scopi sociali;
- contribuire alle
eventuali maggiori spese per la gestione ordinaria dell’Associazione nella
misura annualmente approvata dall’Assemblea;
- contribuire al
funzionamento dell’Associazione anche attraverso l’eventuale messa a
disposizione della stessa di personale, strutture, mezzi tecnici o beni anche
strumentali, se necessari al raggiungimento degli scopi sociali. Le decisioni
al riguardo saranno approvate dall'Assemblea, su proposta del Consiglio.
Articolo 5 - Recesso,
decadenza, esclusione
La qualità di Socio si
perde per recesso, decadenza od esclusione.
Può recedere, oltre ai
casi previsti dalla legge, il Socio che non si trovi più in grado di
contribuire al raggiungimento degli scopi sociali e che comunichi la decisione
entro i tre mesi precedenti il termine dell’esercizio.
Il Socio receduto
resta comunque vincolato per gli impegni assunti nei confronti
dell’associazione prima della data del recesso.
La decadenza è
deliberata dall’Assemblea, previo parere del Consiglio ed ha effetto dalla data
di comunicazione all’interessato della delibera stessa.
L’esclusione è
proposta dal Consiglio di Amministrazione e deliberata dall’Assemblea nei
confronti del Socio che:
- non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti
sociali e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.
- si renda, senza
giustificato motivo, moroso nel versamento delle quote sociali o nei pagamenti
dei contributi ordinari annuali o nei pagamenti di eventuali debiti contratti
ad altro titolo nei confronti dell’Associazione.
- svolga o tenti di
svolgere attività contraria agli interessi sociali.
- arrechi in qualunque
modo gravi danni, anche morali, all’Associazione o fomenti in seno ad essa dissidi e disordini
pregiudizievoli per la sua attività.
L’esclusione diventa
operante dalla data di comunicazione all’interessato della delibera stessa,
comunicazione che deve pervenire entro 1 (uno) mese dalla decisione
assembleare, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.
Il Socio decaduto o
escluso potrà presentare ricorso in Assemblea la cui nuova decisione sarà
inappellabile.
Articolo 6 – Dotazioni e Fondo di Gestione
Il fondo di dotazione dell’Associazione, che ammonta a non meno di Euro
70.000,00 (settantamila/00), è costituito dalle quote di ammissione stabilite
dall'assemblea ordinaria e versate al momento dell'ammissione a Socio, nonché
dagli eventuali avanzi di gestione, riserve e/o fondi, che verranno ad
uopo destinati dall'assemblea ordinaria in sede di approvazione del bilancio
consuntivo d'esercizio.
Il fondo di gestione è costituito dagli eventuali apporti dei Soci, da
quelli provenienti dalle Pubbliche Amministrazioni comunitarie, nazionali o
locali e da Organismi pubblici e privati che intendono supportare le attività
statutarie di ASS.IN.CER..
Alle spese per il funzionamento e per il conseguimento dei propri scopi
statutari l’Associazione provvede in particolare con:
a) la quota annuale che i soci si impegnano a
versare nella misura che verrà stabilita dall’Assemblea ordinaria e che
comunque non potrà superare per ogni anno o frazione dello stesso l’entità
della quota di partecipazione di ogni Socio al fondo di dotazione;
b) le risorse finanziarie derivanti da leggi, disposizioni
e regolamenti europei, nazionali e regionali, da quelle provenienti da
Enti Locali, ed Organismi in genere rivolte alle attività progettuali di
ASS.IN.CER., anche nei settori della formazione e della divulgazione;
c) le rendite del proprio patrimonio;
d) l'apporto straordinario dei Soci a progetti propri approvati
dall'Assemblea;
e) altre eventuali entrate.
Le quote e/o contributi associativi non sono trasmissibili e non sono
rivalutabili. Eventuali avanzi di gestione e/o fondi di riserva non potranno
essere ridistribuiti ai soci.
Articolo 7 – Organi
Sono organi dell’Associazione:
- l’Assemblea dei soci
- il Presidente
- il Consiglio di
Amministrazione
- il Collegio dei revisori dei Conti.
Articolo 8 – Assemblea dei Soci
L’Assemblea è costituita dai rappresentanti degli Associati o dai loro
delegati.
Le Assemblee possono essere ordinarie e straordinarie; sono presiedute
dal Presidente o, in caso di impedimento, dal Vicepresidente; nominano il
Segretario della riunione, che può anche non essere Socio dell'Associazione.
L’Assemblea ordinaria ha luogo almeno 2 (due) volte all’anno: entro il
15 (quindici) dicembre per l’approvazione del bilancio preventivo dell’anno
successivo; entro il 30 (trenta) aprile per l’approvazione del consuntivo
dell’esercizio dell’anno precedente, per l'eventuale destinazione degli avanzi
di gestione comunque denominati, nonché di fondi e riserve formatisi durante la
vita dell'associazione, nei limiti consentiti dalla legge e
dallo Statuto e per la determinazione dei criteri di addebito ai Soci di
eventuali disavanzi di gestione.
Competono all’Assemblea ordinaria: l'ammissione, la decadenza o
l'esclusione dei soci; la nomina dei Consiglieri di Amministrazione; la
determinazione delle quote associative e di quelle di funzionamento
annuali del precedente articolo 6; l'eventuale adesione e partecipazione
ad Istituzioni, Enti, organismi e società anche di capitali, regionali,
interregionali o nazionali, ove tale adesione possa consentire di meglio
raggiungere gli scopi statutari; la determinazione degli eventuali emolumenti e
dei gettoni di presenza a favore dei componenti degli organi amministrativi.
L’Assemblea avrà facoltà di nominare il Collegio dei Revisori dei Conti
e di determinarne i compensi.
L’Assemblea straordinaria si convoca ogni volta che se ne riscontri la
necessità, su proposta del Consiglio o su domanda di almeno un quinto dei soci.
Competono all’Assemblea straordinaria le modifiche statutarie, le
decisioni per l’eventuale scioglimento dell’Associazione, nonché le modalità
esecutive di esso.
Articolo 9 – Convocazione dell’Assemblea
La convocazione dell'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è
fatta dal Presidente, alternativamente mediante lettera raccomandata,
telegramma, fax o posta elettronica, a ciascun Socio almeno 8 (otto) giorni
prima della riunione.
Nell’avviso deve essere indicata oltre all'ordine del giorno, la data
dell’eventuale seconda convocazione, che non può essere fissata nello stesso
giorno della prima.
In prima convocazione l’Assemblea ordinaria e quella straordinaria, alle quali partecipano i rappresentanti legali dei soci o i
loro designati, sono valide quando sia presente o rappresentato il 70%
(settanta per cento) dei soci.
Ogni Socio ha diritto ad un voto e può delegare con atto scritto
l’esercizio del voto medesimo ad altro Socio non nella persona di Consigliere
di amministrazione.
In caso di impedimento il rappresentante del Socio può a sua volta
farsi rappresentare da persona da esso designata con sua autorizzazione
scritta, di cui deve essere fatta menzione nel verbale. Ciascun Socio può
rappresentare solo un altro Socio.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti o
rappresentati. In seconda convocazione, l’Assemblea ordinaria è valida
qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati, mentre quella
straordinaria è valida quando sia presente o rappresentato almeno un terzo di
essi.
Le deliberazioni assunte dall’Assemblea devono essere trascritte nei
verbali delle medesime e sottoscritte dal Presidente e dal Segretario della
riunione.
Articolo 10 – Presidente
Il Presidente è nominato dal Consiglio di Amministrazione anche fra
persone non appartenenti al corpo sociale, dura in carica quattro anni ed è rieleggibile.
Ha la rappresentanza legale e le firma sociale
dell’Associazione; compie tutti gli atti che sono inerenti alla sua carica e
quelli che gli sono demandati dal Consiglio di Amministrazione che presiede.
In assenza o impedimento del Presidente, tutte le sue mansioni spettano
al Vicepresidente.
Previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, egli può
delegare i propri poteri, in tutto o in parte, anche separatamente, al
Vicepresidente o ad altri membri del Consiglio.
Articolo 11 –
Consiglio di Amministrazione – Composizione e poteri
Il Consiglio di Amministrazione
è composto dal Presidente e da un numero di componenti minimo di 6 (sei) e
massimo di 8 (otto) e dura in carica 4 (quattro) anni.
I Consiglieri sono eletti dalla Assemblea a
maggioranza assoluta dei presenti: con opportuni regolamenti, saranno definiti
i criteri per la determinazione delle varie rappresentanze.
Il Consiglio di Amministrazione esercita i più ampi poteri per la
gestione dell’Associazione ed in particolare:
a) nomina il Presidente e, fra i consiglieri, il vicepresidente;
b) convoca l’Assemblea ordinaria e straordinaria;
c) compie tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria
amministrazione che rientrano nell’oggetto sociale;
d) conferisce procure, sia generali che speciali, ferme restando le
facoltà attribuite dal presente statuto al Presidente;
e) elabora il progetto del bilancio preventivo, redige il bilancio
consuntivo e lo propone all'Assemblea per l'approvazione;
f) propone all'Assemblea l'ammissione, la decadenza e l’esclusione dei
Soci;
g) predispone i regolamenti interni o le eventuali modifiche;
h) assume e licenzia il personale, ne fissa le retribuzioni e le
mansioni e ne definisce il regolamento organico;
i) provvede alla formazione e all’aggiornamento degli elenchi dei Soci;
l) delibera la presentazione dei progetti diretti dall'Associazione,
nonché la partecipazione a progetti esterni a vario titolo finalizzati;
m) dispone l’eventuale costituzione, mediante apposito regolamento, di
un comitato scientifico e di gruppi di studio e/o lavoro per proporre nuove
attività ed esprimere pareri consultivi e non vincolanti nelle materie inerenti
l’attività statutaria.
La convocazione del Consiglio è fatta: alternativamente mediante
lettera raccomandata, telegramma, fax o posta elettronica a ciascun componente
almeno 8 (otto) giorni prima della riunione.
In caso di comprovata urgenza il Consiglio potrà essere convocato con
le stesse modalità precedentemente indicate anche soltanto con 2 (due) giorni
di preavviso.
Per la validità delle adunanze del Consiglio di Amministrazione occorre
l’intervento della metà più uno dei suoi componenti.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta degli intervenuti. In
caso di parità prevale il voto di chi presiede. Il processo verbale delle
deliberazioni è firmato dal Presidente e dal Segretario.
Il Consigliere che non partecipa alle riunioni del Consiglio per tre
sedute consecutive, senza giustificato motivo, decade dalla carica secondo
criteri definiti nei regolamenti dell'Associazione.
Articolo 12 – Collegio dei
Revisori – Composizione e poteri
Il Collegio dei Revisori dei conti – se istituito - si compone da tre
membri effettivi e due supplenti eletti dall’Assemblea anche tra i non Soci.
I Revisori durano in carica 4 (quattro) anni e sono rieleggibili. Il
loro emolumento per il quadriennio dovrà essere deliberato dall’Assemblea
all’atto della nomina.
Al Collegio dei Revisori spetta la vigilanza sull'osservanza delle
Leggi e dello Statuto sociale, il controllo della regolare tenuta della
contabilità, dei libri sociali e registri contabili dell'Associazione, il
controllo del bilancio consuntivo e la redazione della relazione da presentare
all'Assemblea, il controllo degli adempimenti fiscali e previdenziali, la
redazione, nell'apposito libro, di una relazione trimestrale degli accertamenti
eseguiti.
Viene comunque esclusa dai predetti compiti la revisione contabile.
Articolo 13 - Scioglimento
Lo scioglimento dell’Associazione, la nomina di uno o più liquidatori
ed i poteri a questi conferiti, sono deliberati
dall’Assemblea Straordinaria con il voto dei 3/4 (tre quarti) degli associati.
In qualunque caso di scioglimento dell’Associazione, la liquidazione
procede a termini di Legge, ed i liquidatori, esaurita la liquidazione, provvederanno a devolvere il patrimonio residuo ad
Istituzioni ed Associazioni che perseguano finalità analoghe a quelle
statutarie di ASS.IN.CER..
Articolo 14 – Disposizioni finali
Le attività ed il funzionamento tecnico ed
amministrativo dell’Associazione
sono disciplinati da Regolamenti interni elaborati dal Consiglio di
Amministrazione.
Per quanto non è
disposto dal presente Statuto, valgono le norme del Codice Civile.
FIRMATO: PAUSINI
GIOVANNI
ELIA ANTONACCI NOTAIO